Descrizione: La legge italiana prevede l’obbligo di far precedere il matrimonio dalle pubblicazioni. La procedura si applica a tutti i matrimoni -civili e religiosi con effetti civili - da celebrarsi in Italia. L’omissione delle pubblicazioni è sanzionato dalla legge, salvo il caso d’imminente pericolo di vita d’uno dei nubendi.

 

Servizio,responsabile,responsabile di procedimento:

Servizio: Demografico

Responsabile: Moroni Paola

Telefono: 0371.69079

Casella di postaQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

PecQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Termine: 30 giorni dalla richiesta, completa di documentazione.

Normativa: Codice civile, art. 93 e segg.; DPR 396/2000, art.50 e segg.. per gli stranieri: Codice civile, art.116, salvo applicazione di specifiche convenzioni internazionali fra l’Italia e lo Stato d’appartenenza dei nubendi. Per le condizioni necessarie a contrarre matrimonio, codice civile, art. 84 e segg.

Come si attiva: richiesta di parte.

Requisiti: almeno uno dei nubendi dev’essere residente.

Pareri: no

Documenti necessari: I documenti che si trovano presso altre P.A. vengono di norma acquisiti d’ufficio. In caso di matrimonio religioso con effetti civili, i nubendi devono presentare la richiesta di pubblicazione consegnata loro dal ministero di culto ammesso. Lo straniero deve produrre un Nulla Osta al matrimonio in Italia, rilasciato dalle proprie autorità consolari. Il Nulla Osta di norma dev’essere legalizzato in Prefettura. Per alcuni Stati il Nulla Osta è sostituito da un Certificato di capacità matrimoniale, rilasciato direttamente dalle autorità municipali dell’altro Stato (se del caso tradotto e legalizzato).

Silenzio Assenso: no

Back to Top