Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto
Dal vigente Regolamento TARI:
Art. 32 – Sanzioni
- Le violazioni delle disposizioni riguardanti l’applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall’art. 14, commi 39 – 44 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011.
- Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:
– |
omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione:30% del tributo o del maggiore tributo dovuto |
– |
omessa presentazione della dichiarazione:sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00; |
– |
infedele dichiarazione:sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00; |
|
mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dall’Ufficio Tributi al fine dell’acquisizione di dati rilevanti per l’applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso:sanzione da € 100,00 ad € 500,00. |
Relativamente alla TARI annuale, gli importi minimi per il versamento, il rimborso, l’accertamento, la riscossione coattiva, nonché la misura annua degli interessi applicati sugli avvisi di accertamento e rimborso e la misura annua degli interessi di mora derivanti da riscossione e da dilazione sono stabiliti dal vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali.